TITOLO VII
ALTRI CONTROLLI
Articolo 129 (1)
(Emissione di strumenti finanziari)
1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
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