I CONFIDI MAGGIORI (ex art. 107 TUB)

Chiedono l'iscrizione nel nuovo albo unico degli Intermediari Finanziari "vigilati"

1. Premessa

L'art. 112 TUB attribuisce al Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, in base ai quali sono individuati i confidi (maggiori ndr) tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico degli Intermediari Finanziari. La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale.

L'iscrizione nell'albo unico del confidi (maggiori) rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle disposizioni di vigilanza prudenziale le garanzie rilasciate da intermediari finanziari, quindi equiparate a quelle rilasciate da queste ultime.

2. REQUISITI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

In base alle nuove disposizioni sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico i confidi (vigilati) il cui volume di attività finanziaria sia pari o superiore a € 150.000.000 (1). In Base alle norme transitorie del D.lgs 141/2010, art.10, i confidi che alla data di entrata in vigore del decreto 141/2010 risultavano iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 TUB vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico 3 mesi dall'emanazione delle disposizioni di vigilanza di Bankitalia dei nuovi intermediari finanziari (in seconda consultazione al 12 settembre 2014) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista di € 150.000.000. I confidi che si iscrivono nell'elenco di cui all'articolo 112, Tub, che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo unico.

Il venir meno dei requisiti dimensionali di € 150.000.000 comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB. Quanto previsto si applica anche ai confidi già iscritti ex art. 107 TUB, qualora non abbiano raggiunto la soglia di € 150.000.000 nel termine di cinque anni dall'iscrizione al nuovo albo degli Intermediari Finanziari.

Il volume di attività finanziaria che rileva ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali si intende cosi composto:

a. cassa e disponibilità;
b. crediti verso enti creditizi;
c. crediti verso enti finanziari;
d. crediti verso clientela;
e. crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
f. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
g. azioni, quote e altri titoli areddito variabile;
h. ratei attivi;
i. garanzie rilasciate;
j. altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio".

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(1) Tale condizione è accertata con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato
ed è mantenuta per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce
.

3. OPERATIVITA' DEI CONFIDI MAGGIORI

a. Attività prevalente: Determinazione

I confidi iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 TUB svolgono in misura prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le attività previste dall'art. 112, comma 5, TUB.

La prevalenza di tale attività è rispettata qualora dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:

1) RGCF > 50% TR
2) AGCF > 50% TA

dove:

RGCF rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali;
AGCF rappresenta l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi;
TR rappresenta il totale dei ricavi;
TA è il totale dell'attivo(*).

N.B: Per quanto concerne le disposizioni applicate ai confidi maggiori si rinvia alle disposizioni sull'Intermediario Finanziario "vigilato" modulate operativamente sul sistema 106 TUB.

Si riportano in proseguo le disposizioni "specifiche" per i nuovi confidi 106 TUB ovvero i confidi maggiori.

b. Attività residuale dei confidi maggiori

I confidi iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 TUB possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi del citato articolo 106, comma 1, TUB, entro un limite pari al 20 % del totale dell'attivo(*).

c. Attività connesse e strumentali

I confidi iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 TUB possono svolgere attività connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni.

Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale).

Sono ricomprese in tali attività anche quelle di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

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(*)Con riferimento ai bilanci redatti ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per totale attivo si intende la somma delle attività "in bilancio" e di quelle "fuori bilancio". Con riferimento ai bilanci redatti secondo il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006, per totale attivo si intende la somma del "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale e del "Totale" delle Garanzie e Impegni, di cui alle Tabelle D.1 e D.2 della Nota Integrativa – Parte D ("Altre Informazioni")

4. L'Attività esercitabili e partecipazioni detenibili dai confidi maggiori

I confidi maggiori possono assumere partecipazioni in: a) banche, società finanziarie e assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata; è preclusa la detenzione, anche indiretta di partecipazioni di controllo in tali soggetti; b) società strumentali; c) piccole e medie imprese socie (PMI) nel limite dell'1% dei fondi propri del partecipante o del 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria.

Ai confidi maggiori è comunque vietata l'attività di rilascio di garanzie volte alla copertura del rischio d'impresa a favore di persone fisiche o giuridiche che assumano partecipazioni in PMI socie, nonché la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per i confidi l'assunzione del rischio economico proprio di un'interessenza partecipativa in PMI socie.

Infine, i confidi maggiori non utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

5. Partecipanti ed Esponenti dei confidi maggiori

I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle PMI purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 % del fondo consortile o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi possono sostenere l'attività dei confidi stessi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; questi soggetti non diventano consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci.

Possono altresì partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

6. Fondi propri dei confidi maggiori

Ove nei bilanci dei confidi siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni in materia di fondi propri, la Banca d'Italia verifica che siano rispettate le condizioni per l'ammissione di tali poste tra gli elementi di capitale.

7. Fondi pubblici di confidi maggiori

Non sono computabili nei fondi propri i fondi pubblici attribuiti ai confidi che:

• presentano vincoli di destinazione (di natura territoriale; riferiti a particolari tipologie di investimento ovvero a specifiche finalità; relativi a specifiche classi dimensionali di imprese; ecc.) tali da renderli non pienamente disponibili in quanto utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività o a copertura di determinate tipologie di perdite;

• sono assegnati al confidi in semplice gestione (ad esempio, fondi antiusura assegnati ai sensi della legge n. 108/96 e relative disposizioni di attuazione);

• sono disciplinati da regolamenti dell'Unione Europea e gestiti dalle Regioni sulla base di apposite convenzioni (c.d. fondi DOCUP), in quanto tali fondi presentano, in base alla disciplina loro propria, specifici vincoli di destinazione. E' fatta salva l'eventualità che, al termine degli interventi finanziati con Fondi della specie, la quota residua, se disponibile per l'ente pubblico gestore e in assenza di vincoli di destinazione impressi dalla normativa comunitaria, sia attribuita al confidi e da questi imputata a mezzi patrimoniali.

L'inclusione dei fondi pubblici tra gli elementi dei fondi propri dei confidi non viene riconosciuta in via generale, ma è valutata dalla Banca d'Italia previa verifica, caso per caso, della circostanza che detti fondi non siano assegnati in gestione nonché dell'effettiva assenza di vincoli di destinazione.

RINVIO

Per quanto concerne le disposizioni sui confidi maggiori si applicano le disposizioni di vigilanza degli Intermediari Finanziari vigilati.

Il nuovo “contributo” ai confidi connesso alla crescita dimensionale e al rafforzamento patrimoniale

Fondi pubblici di confidi maggiori

Fondi propri dei confidi maggiori

Partecipanti ed Esponenti dei confidi maggiori

L'Attività esercitabili e partecipazioni detenibili dai confidi maggiori

I CONFIDI MINORI

Dall'iscrizione ex art. 155 comma 4 all'elenco 112 bis TUB I Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - sono i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003,svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.....


AVVIO GESTIONE ELENCO DEI CONFIDI MINORI (art. 112 T.U.B) • Ai sensi dell'art. 10, comma 8-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141, Organismo Confidi Minori (OCM) ha comunicato che "a partire dal giorno 10 febbraio 2020 è avviata la gestione dell'elenco dei confidi di cui all'art.112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 da parte dell'OCM (Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi di cui all'art. 112 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ed è, pertanto, possibile presentare le istanze di iscrizione nell'elenco medesimo.”.....

 

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