L’EVOLUZIONE E.B.A. IL MERITO CREDITIZIO E IL PIANO AZIENDALE


I) PREMESSA


L’emergenza Covid-19 ha generato un crescente numero di imprese in situazione di difficoltà finanziaria che hanno rivisitato parzialmente o significativamente il proprio modello di business sino a implementare veri e propri processi di ristrutturazione interni ed esterni.

Alcune di queste imprese stanno recuperando i livelli economico pre-Covid, altre, invece, scontano una ridotta operatività. Nel periodo post covid, esse dovranno comunque produrre, applicare e monitorare, in primis, per loro stesse e in subordine per i partner e portatori di interessi comuni, piani finanziari con flussi di cassa attesi coerenti e resilienti.


II) L’EVOLUZIONE


Le regole di Basilea hanno guidato le banche a implementare modelli di valutazione del merito creditizio basati su elementi quantitativi ma il nuovo approccio prospettico di EBA accresce la valutazione positiva del merito creditizio soprattutto di progetti dell’impresa resiliente: questo richiede una rivisitazione della valutazione prospettica che si fonda sul futuro o meglio” sulla proiezione futura di dati finanziari passati”.

Questo importante mutamento di rotta del regolatore comunitario pone, maggiore enfasi sugli “aspetti qualitativi” dell’impresa riconducibili a: competenza e affidabilità, vantaggio competitivo, capacità di innovazione, politiche aziendali applicate (policy), assetto organizzativo, e quindi coerenza e fattibilità dei piani aziendali che si sintetizzano nella continuità equilibrata d’impresa.

La presente evoluzione è inoltre concomitatane con l’applicazione del vigente ancorché slittato Codice della crisi di impresa che presuppone lo sviluppo di una adeguata tempestività nella percezione e gestione delle crisi aziendali: il “DSCR” rappresenta per entrambi un fattore determinante evidenziato dalla stessa EBA in altro documento di rilevante importanza.

L’intermediario bancario viene quindi chiamato a cogliere anticipatamente quei segnali di deterioramento gestionale che conducono alla manifestazione della crisi e che possono inficiare in modo irreversibile la capacità dell’impresa cliente di far fronte i propri impegni futuri.

Quanto suddetto viene modulato nei nuovi Orientamenti della European banking authority (EBA) in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (Abe/Gl/2020/06) operativi domesticamente dal 20 luglio 2021 che rappresentano nella sostanza “le rinnovate regole da seguire” per il merito creditizio europeo.

Si riportano all’uopo alcuni punti significativi del suddetto documento con la preghiera di perdonarci se abbiamo “scalfito” l’integrità del documento originale evidenziando “in grassetto” alcuni passaggi ma questo è stato necessario per scuotere il lettore e permettergli di focalizzare con immediatezza quegli elementi significativi del documento il cui commento è lasciato alla sua libera interpretazione in quanto conoscitore e artefice della sua impresa.

Si riportano all’uopo alcune aree significative del suddetto documento EBA:

A. Il modello di business, i piani aziendali;
B. La valutazione del merito creditizio verso il futuro;
C. La struttura organizzativa, la strategia competitiva, piani aziendali;
D. La stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro;
E. L’impatto di possibili scenari prospettici di mercato sulle performance economiche e finanziarie attese del cliente;
F. Le conoscenze, l’esperienza e le capacità del cliente;
G. Le dipendenze esplicative di rischi aziendali;
H. I fattori qualitativi della gestione.

A) IL MODELLO DI BUSINESS, I PIANI AZIENDALI

[86] Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue:

d. modello di business e, se del caso, struttura aziendale;
e. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie;

B) VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO VERSO IL FUTURO

[118] Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell’ente, nonché con le misure macro prudenziali pertinenti se applicate dall’autorità macro prudenziale designata.

C) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, LA STRATEGIA AZIENDALE, PIANI AZIENDALI

[144] Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero:

b - analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del cliente, come indicato di seguito;

[159] Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.

D) STIMA REALISTICA E SOSTENIBILE DEL REDDITO E DEL FLUSSO DI CASSA FUTURO

[120] Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia.

[129] Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti.

[134] Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.

[143] Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita.

[151] Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie nell’analisi siano realistiche e ragionevoli, e in linea con le previsioni economiche e di mercato dell’ente. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria dei clienti e, se del caso, utilizzarle per mettere in discussione le proiezioni fornite da questi ultimi.

[161] Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.

 

E) SOSTENIBILITÀ E LA FATTIBILITÀ DELLA FUTURA CAPACITÀ DI RIMBORSO

[131] Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso.

[156] Gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e della futura capacità di rimborso del cliente in condizioni potenzialmente avverse che potrebbero verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. A tal fine, gli enti dovrebbero effettuare un’analisi di sensibilità a uno o più fattori, considerando gli eventi di mercato e gli eventi idiosincratici o una loro combinazione.

[157] Questa analisi di sensibilità dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti generali e specifici per classe di attività e prodotto che potrebbero incidere sul merito creditizio del cliente.

[158] Nell’effettuare un’analisi di sensibilità della capacità di rimborso del cliente in condizioni future sfavorevoli, gli enti dovrebbero tenere conto dei seguenti eventi, che sono particolarmente rilevanti per le circostanze specifiche e il modello di business del cliente:

Eventi idiosincratici e Eventi di mercato

a. Un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto di un cliente;
b. Un evento di perdita operativa grave ma plausibile;
c. Il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;
d. Il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;
e. Un grave ma plausibile danno alla reputazione;
f. Un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria di un cliente;
g. Variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o prodotti finali) e dei tassi di cambio;
h. Un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico;
i. Una grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti;
j. Una variazione significativa del rischio politico, normativo e geografico;
k. Un aumento significativo ma plausibile del costo del finanziamento, ad esempio un aumento del tasso di interesse di 200 punti base su tutte le linee di credito del cliente.

F) CONOSCENZE, ESPERIENZA E CAPACITÀ (DEL MANAGEMENT NDR) DEL CLIENTE

Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente

[133] Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati al contratto di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).

Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente

[160] Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati ai contratti di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).

G.DIPENDENZE RAPPRESENTATIVE DI RISCHI AZIENDALI

Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente

[136] Gli enti dovrebbero valutare la presenza di una potenziale dipendenza del cliente da persone chiave e, se necessario, individuare insieme a quest’ultimo possibili misure di mitigazione.

H FATTORI QUALITATIVI DELLA GESTIONE

[265] Oltre a monitorare le metriche creditizie e finanziarie, gli enti dovrebbero tenere conto delle informazioni relative a fattori qualitativi che potrebbero esercitare un’influenza significativa sul rimborso di un prestito.

Tali fattori potrebbero includere informazioni sulla qualità della gestione, gli accordi/disaccordi tra i proprietari, l’impegno di un proprietario nei confronti del cliente, le previsioni di crescita del mercato, il potere di prezzo di un’azienda, la struttura e la flessibilità dei costi, l’andamento, l’entità e la natura degli investimenti e delle spese di ricerca e sviluppo, nonché la ripartizione tra detentori di debito e gestori («servicer») all’interno del consolidato di gruppo.

CONSIDERAZIONI

Il messaggio che ha voluto trasmettere l’EBA è abbastanza chiaro e come tale dovrà essere seguito; adesso è l’ente (banca) che deve allinearsi alla presente normativa mentre spetta all’imprenditore fare la sua parte rafforzando l’investimento d’impresa in termini quantitativi e qualitativi, preferendo eventualmente quegli istituti di credito e intermediari finanziari che andranno ad adottare sane ma anche aperte politiche di “appetito di rischio” (Risk appetite). Lo richiede il mercato ma anche il regolatore comunitario delegato.

 

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