Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Documento per la consultazione aprile 2018.
Direttiva IV (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
. agenti in attività finanziaria: gli agenti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 128-quater, commi 2 e 6, del TUB;
. (a) amministrazioni interessate: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
. (b) archivio standardizzato informatico: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e conservazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;
. attività istituzionale: l’attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’Autorità Pubblica;
. Autorità: le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del d.lgs. 231/2007;
. (c) autorità di vigilanza di settore: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
. (d) banca di comodo: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato; .....