Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1) |
TITOLO V-TER (1)
ISTITUTI DI PAGAMENTO
Articolo 114-sexies (2)
(Servizi di pagamento)
1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
Articolo 114-septies (3)
(Albo degli istituti di pagamento)
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresì le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l’albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell’articolo 114-novies (4).
1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate (5).
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza
(1) Il Titolo V-ter è stato inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
(2) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
(3) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
l’iscrizione nell’albo.
2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell’albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all’utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell’albo di cui al comma 1 (1).
2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in un’appendice dell’albo previsto al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia (2).
[3.Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all’articolo 114-sexies] (3).
Articolo 114-octies (4)
(Attività accessorie esercitabili)
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Comma abrogato dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Con riferimento agli istituti di pagamento
e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l’abrogazione
ha effetto a decorrere dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quater, comma 6. |
(4) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
2. La Banca d’Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.
Articolo 114-novies (1)
(Autorizzazione)
1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa (2);
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell’attività avente a oggetto servizi di pagamento (3);
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia (4);
d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (5);
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114-undecies (6);
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di
(1) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
(2) Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230. |
(3) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(4) Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230. |
(5) Lettera sostituita prima dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230 e,
successivamente, dall’art. 1, comma 42, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 42, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
garanzia per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi (1).
2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività (2).
4. La Banca d’Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitano altre attività imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114-terdecies;
c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità (3).
5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento (4).
5-bis. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo (5).
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 7, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230. |
(4) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230. |
(5) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230. |
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Articolo 114-decies (1)
(Operatività transfrontaliera)
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di origine (2).
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia (3).
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di origine (4).
4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 2 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all’emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l’esercizio di tale attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 114-novies (5).
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo (6) senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l’impiego di agenti.
(1) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(5) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230, e, da ultimo,
così modificato dall’art. 1, comma 8, lett. d), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(6) La parola «terzo» è stata sostituita alla precedente «extracomunitario»
dall’art. 1, comma 52, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. |
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Articolo 114-undecies (1)
(Rinvio)
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia (2).
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (3).
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in istituti di pagamento si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (4).
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113- ter, ad eccezione del comma 7 (5).
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l’articolo 114-quinquies.2,
(1) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230. |
(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 43, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo,
così modificato dall’art. 1, comma 23, del D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223. |
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 43, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 43, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 43, lett. c),
D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così modificato
dall’art. 1, comma 9, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. sostituito dall’art. 1, comma 43, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
commi 6-bis e 6–ter (1).
3. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Articolo 114-duodecies (2)
(Conti di pagamento e forme di tutela)
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.
1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2 (3).
2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di pagamento o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute dagli utenti di servizi di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento (4).
3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 9, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 6, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230. |
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
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Articolo 114-terdecies (1)
(Patrimonio destinato)
1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447- quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l’articolo 114- duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d’esercizio dell’istituto di pagamento (2).
(1) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230. |
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d’Italia della pendenza del procedimento.
7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate (1).
Articolo 114-quaterdecies (2)
(Vigilanza)
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.
1-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli
(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 7, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230. |
(2) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi (1).
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (2).
2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione (3).
3. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi (4);
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (5).
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 44, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 44, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(3) Comma sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. |
(4) Lettera modificata dall’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230 e, successivamente, così sostituita dall’art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. |
(5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 44, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
3-bis. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti (1).
4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti (2).
5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti (3).
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.
Articolo 114-quinquiesdecies (4)
(Scambio di informazioni)
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con:
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 44, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(2) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 44, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e,
da ultimo, dall’art. 1, comma 11, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 44, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e,
da ultimo, dall’art. 1, comma 11, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(4) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
Articolo 114-sexiesdecies (1)
(Deroghe)
1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione, in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (2):
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1 (3).
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 114-decies.
4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.
(1) Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. |
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 12, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 12, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
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Articolo 114-septiesdecies (1)
(Prestatori del servizio di informazione sui conti)
1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114- sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-bis, 128-ter.
Articolo 114-octiesdecies (2)
(Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca)
1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l’apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d’Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
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