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Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1)

TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE

Articolo 2
(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell’economia e delle finanze (1), che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture , dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d’Italia (2).
2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario (3).
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro (4) svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l’esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d’Italia.

 

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma modificato dall’art. 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(4) Cfr. art. 1 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 

 

Articolo 3
(Ministro dell’economia e delle finanze) (1)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR. 2. In caso di urgenza il Ministro dell’economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Articolo 4
(Banca d’Italia)

1. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II (2). La Banca d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d’Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell’attività di vigilanza.
3. La Banca d’Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (3) (4).
4. La Banca d’Italia pubblica annualmente una relazione sull’attività di vigilanza.
4-bis. Nell’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d’Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (5).

 

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Periodo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs.. 30 dicembre 2010, n. 239 e, successivamente, dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
(4) Periodo così modificato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs.. 30 luglio 2012, n. 130.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

Articolo 5
(Finalità e destinatari della vigilanza) (1)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento (2).
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

Articolo 6 (3)
(Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU) (4)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF, della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea (5).
3. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte

 

(1) V. anche art. 5, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla vigilanza esercitata dalla Banca d’Italia sugli intermediari del mercato mobiliare.
(2) Comma così modificato dall’art. 35, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
(4) Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(5) Le parole «, della BCE» sono state inserite dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

 

del SEVIF e del MVU (1) e partecipa alle attività che essi svolgono (2), tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d’intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n.1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento (3).
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia può concludere accordi con l’ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all’ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Articolo 6-bis (4)
(Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia)

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d’Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l’esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l’altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.
2. Ai sensi del comma 1, la Banca d’Italia, in particolare:

a) formula alla BCE proposte per l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’articolo 14 e di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni ai sensi dell’articolo 19;
b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo

 

(1) Le parole «e del MVU» sono state inserite dall’art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Le parole «essi svolgono» sono state sostituite alle precedenti «esso svolge» dall’art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;
c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;
d) informa la BCE dell’attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;
e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest’ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;
f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

3. Nelle materie inerenti all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall’articolo 144-septies.
4. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per “legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee” e “legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei” le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d’Italia, per l’attuazione delle direttive dell’Unione europea e per l’esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell’Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.
5. Nell’esercizio delle rispettive competenze la Banca d’Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.

Articolo 7
(Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità)

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze (1), Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (2).
2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio (3) tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE (4).
3. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio (5).
6. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonché con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità che ha fornito le informazioni (6).
7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di

 

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(3) La parola «Direttorio» è stata sostituita alla precedente «Governatore» dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Le parole «Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.»
sono state inserite dall’art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(5) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, modificato
dall’art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130,, dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi (1); le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite (2).
8. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all’estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7 (3).
9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi (4).
9-bis. (Abrogato) (5)
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime (6).

Articolo 8
(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)

1. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (7).

 

(1) La parola «terzi» è stata sostituita alla precedente «extracomunitari» dall’art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(4) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(5) Comma inserito dall’art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, e soppresso dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(6) Comma così sostituito prima dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, poi dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
(7) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell’economia e delle finanze (1) emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d’Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (2).

Articolo 9
(Reclamo al CICR)

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (3).
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

 

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Tali pubblicazioni sono reperibili anche sul sito internet www.bancaditalia.it.
(3) Il provvedimento concerne la “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”; il capo I disciplina il “Ricorso gerarchico”.

 

 

 

 

 

 


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