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TESTO UNICO BANCARIO 2019
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1)
TITOLO IV (parte 2 > art. 91 - art.105-ter)
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Articolo 91 (3)
(Restituzioni e riparti)

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi

 

(3) Articolo sostituito dall’art. 64, comma 17, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

 

 

spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza (1) (2).
1-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2741 del codice civile e dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza, nella ripartizione dell’attivo liquidato ai sensi del comma 1:
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:

1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all’importo previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4 (3);
2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;

b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a): 1) i depositi protetti; 2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;

 

(1) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(2) Comma sostituito prima dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, dall’art. 1, comma 33, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, da ultimo, così modificato dall’articolo 369, comma 1, lett. i), numero 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza”.
(3) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca (1);
c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società (2).
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell’articolo 22 (3) del decreto

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 33, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, successivamente,
così modificato dall’art. 369, comma 1, lettera i), numero 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 2741 del codice civile e dall’articolo 111 della legge fallimentare, nella ripartizione dell’attivo liquidato ai sensi del comma 1:
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari: 1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all’importo previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4; 2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;
b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a): 1) i depositi protetti; 2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;
c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca; c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società”. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, la disposizione contenuta nell’articolo 91, comma 1-bis, lettera c), si applica alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione iniziate dopo il 1° gennaio 2019.
(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1103, lett. c), della l. 27 dicembre 2017, n. 205.
(3) Le parole «dell’articolo 22» sono state sostituite alle precedenti «dell’articolo 19» dall’art. 1, comma 33, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell’apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l’effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell’apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dall’articolo 221, comma 1, lettera c) del codice del crisi e dell’insolvenza, per l’intero, nell’ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2 (1).
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività, possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili (2).
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell’effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza

 

(1) Comma modificato dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e, successivamente, dall’art. 369, comma 1, lett. i), numero 3), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “I clienti iscritti nell’apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell’articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l’intero, nell’ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2”.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall’articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell’articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell’articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un’ottica di minimizzazione del rischio.
11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle così definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE (1).

Articolo 92 (2)
(Adempimenti finali)

1. Liquidato l’attivo, o una parte rilevante dello stesso, e prima dell’ultimo riparto ai creditori o dell’ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 33, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 64, comma 18, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

 

 

finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d’Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti (1).
2. I commissari danno comunicazione dell’avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalità di cui all’articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 87, commi da 2 a 5 e dell’articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall’articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d’Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall’articolo 91, comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali (3).
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 91, commi 6 e 7.

 

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 34, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 34, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma così sostituito dall’art. 9.28, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 

 

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all’esito dei giudizi nonché quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell’attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento (1).
9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali (2).

Articolo 92-bis (3)
(Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti)

1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell’articolo 86, comma 6.
2. L’autorità di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell’amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennità ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell’incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l’eventuale rimborso dei clienti ai sensi

 

(1) Periodo inserito dall’art. 1, comma 34, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 34, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili (1).
3. I commissari pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle attività di interesse dei clienti, per l’accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell’attivo, per l’esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine:
a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;
b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese;
c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che può essere anticipata dall’autorità di risoluzione fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennità degli organi liquidatori.
4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorità rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall’autorità di risoluzione ai sensi del presente comma.
5. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l’elenco di questi crediti è comunicato dai commissari all’autorità di risoluzione.
6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

 

(1) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).

 

 

 

italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a presentare offerte vincolanti per l’acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall’importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.

Articolo 93
(Concordato di liquidazione)

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia (1).
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie (2).
3. L’obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l’azione dei creditori per l’esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d’Italia, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli

 

(1) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. l), numero 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell’articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia”.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 36, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 

creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza (1) (2).
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d’Italia può stabilire altre forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d’Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza (3).

 

(1) Periodo inserito dall’art. 1, comma 36, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. l), numero 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “L’obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l’azione dei creditori per l’esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d’Italia, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 135 della legge fallimentare”.
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 36, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, successivamente, così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. l), numero 3), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Il tribunale decide con decretomotivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d’Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 131 della legge fallimentare”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’articolo 91.

Articolo 94
(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)

1. I commissari liquidatori, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d’Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l’assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali (1).
3. Si applicano l’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza e, in quanto compatibile, l’articolo 92 del presente decreto legislativo (2).

Articolo 95 (3)
(Succursali di banche extracomunitarie)

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 77, comma 1- bis, in quanto compatibili.

 

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.29, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 37, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, e, successivamente, così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. m), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo
decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatteamministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Si applicano l’articolo 215 della legge fallimentare e, in quanto compatibile, l’articolo 92 del presente decreto legislativo”.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sezione III-bis (1)
Banche operanti in ambito comunitario

Articolo 95-bis (2)
(Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure liquidazione) (3)

1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine (4).
1-bis. Le misure adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall’avvio della procedura di risanamento da parte dell’autorità competente dello Stato d’origine della banca comunitaria (5).
2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri (6).
2-bis. Quando è esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE, (7) le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto stesso (8).

 

 

 

(1) La sezione III-bis è stata inserita dall’art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(2) Articolo inserito dall’art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 38, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 38, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 32, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 38, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(7) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 38, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 






 

Articolo 95-ter (1)
(Deroghe)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato l’immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;
d) sull’esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l’iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:
a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (2);
b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE, (3) nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1 (4).
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d’origine relative alle

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(2) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(3) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 39, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 




azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca. 4. In deroga all’articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell’attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

 

Articolo 95-quater (1)
(Collaborazione tra autorità)

1. Salvo che l’informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE, (2) la Banca d’Italia informa le autorità di vigilanza e, se diverse, le autorità di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L’informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura ovvero subito dopo (3).
2. La Banca d’Italia, qualora ritenga necessaria l’applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all’autorità di vigilanza o, se diversa, all’autorità di risoluzione dello Stato d’origine ovvero alla Banca centrale europea (4).
2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (5) (6).

 

Articolo 95-quinquies (7)
(Pubblicità e informazione agli aventi diritto)

1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato

 

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(2) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 40, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 40, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Vedi D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(7) Articolo inserito dall’art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

 

 

 

 

 

 








ospitante (1).
2. Le comunicazioni previste dall’articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all’articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall’articolo 87, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. I reclami e le istanze previsti dall’articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all’articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all’articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un’intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell’atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell’articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1.

 

Articolo 95-sexies (2)
(Norme di attuazione)

1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

 

Articolo 95-septies (3)
(Applicazione)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa,

 

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 41, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(3) Articolo inserito dall’art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

 

 

 

 

 


nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004 (1).

Sezione IV (2)
Sistemi di garanzia dei depositanti

Articolo 96 (3)
(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia)

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. (4).
1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti (5).
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito di copertura (6).
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione (7).
5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare

 

 

(1) Comma così modificato prima dall’art. 1, comma 42, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 e, successivamente, dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(2) Sezione inserita dall’art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, così comecorretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 630, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(7) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 

 






 

per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI (1).

Articolo 96.1 (2)
(Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia)

1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine è prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, se:
a) è improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e
b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione.
4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell’articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei

 

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. e), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 



anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livelloobiettivo.
5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell’interesse di quest’ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia.

Articolo 96.2 (1)
(Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse)

1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se ciò è autorizzato dal sistema di garanzia e nell’ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell’importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento può essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia.
2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all’ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell’eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d’Italia approva i metodi interni, informandone l’ABE.
3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 


allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d’Italia, di ammontare più elevato.
4. La Banca d’Italia può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di sei mesi ed è rinnovabile su richiesta dell’aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d’Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.
5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.
6. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d’Italia informa l’ABE circa l’importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell’importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.

Articolo 96-bis (1)
(Interventi)

1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:
a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;
b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;
c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti (2).
1-bis. I sistemi di garanzia:
a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96- bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 

 

delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all’articolo 90, comma 2, se il costo dell’intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell’intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;
d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (1).
1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che la banca beneficiaria dell’intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l’accesso dei depositanti ai depositi; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a); c) il costo dell’intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto (2). 1-quater. L’intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d’Italia ha accertato che:
a) non è stata avviata un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e

 

 

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 



b) la banca beneficiaria dell’intervento è in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell’articolo 96.2, comma 3 (1).
1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l’intervento, se:
a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3; oppure
b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti (2).
1-sexies. Finché il livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all’effettiva dotazione finanziaria disponibile (3).
2. (Abrogato) (4)
3. (Abrogato) (5)
4. (Abrogato) (6)
5. (Abrogato) (7)
6. (Abrogato) (8)
7. (Abrogato) (9)
8. (Abrogato) (1)

 

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(9) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 

 

 

 



per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI (1).




Articolo 96-bis. 1 (2)
(Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile)

1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso:
a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
b) i fondi propri come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall’articolo 648- quater del codice penale.
d) i depositi i cui titolari, al momento dell’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
3. L’ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), è pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite è adeguato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE.
4. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai

 

 

(1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 



depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:
a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;
c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

Articolo 96-bis. 2 (1)
(Modalità del rimborso dei depositi)

1. Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi (2) dalla data in

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(2) Cfr. l’art. 4, comma 4, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a norma del quale «Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall’articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a: a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023». Cfr., altresì, il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui «Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall’articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull’importo dovuto per il rimborso. L’importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. Si applica l’articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

 

 

 

 

 

 

 



 

cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83, comma 1.
2. Il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:
a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull’ammontare del rimborso;
b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un’organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo;
d) l’importo da rimborsare come definito dall’articolo 96-bis.1, comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1;
e) il rimborso va effettuato ai sensi dell’articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.
3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c).
4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83, comma 1. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia.
5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza di cui all’articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2).

Articolo 96-bis. 3 (1)
(Obblighi dei sistemi di garanzia)

1. I sistemi di garanzia:
a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività;
b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all’articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale presso cui è costituito il deposito protetto;
d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attività istituzionale;
e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.
2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 

controllo presso i sistemi di garanzia si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e).

Articolo 96-bis. 4 (1)
(Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia)

1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l’immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.

Articolo 96-ter (2)
(Poteri della Banca d’Italia)

1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d’Italia, l’articolo 54, comma 1;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all’articolo 96, comma 3;
d) le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all’adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(2) Articolo inserito dall’art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 7, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 



garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l’istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;
f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l’attivazione del sistema;
g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.
2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.

Articolo 96-quater (1)
(Esclusione)

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione ai sistemi stessi.
2. L’inadempimento è contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d’Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l’esclusione.
3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d’Italia ai sensi del titolo VI.
4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l’esclusione da esso, comporta la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 8, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 

 

 

Articolo 96-quater.1 (1)
(Prestiti fra sistemi di garanzia)

1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest’ultimo:
a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell’insufficienza della propria dotazione finanziaria;
b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;
c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;
d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;
e) indica l’importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4;
f) informa senza indugio l’ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e).
2. L’erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni:
a) il prestito è rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
b) il tasso di interesse è pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;
c) il sistema di garanzia mutuante informa l’ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.
3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l’importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.

Articolo 96-quater.2 (2)
(Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti)

1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie è effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d’Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest’ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:
a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;
b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.
2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce:
a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso;
b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.
3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.
4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L’assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d’Italia, che ne informa l’ABE. In mancanza di un accordo o se vi è una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia può deferire la questione all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia può fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 9, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 9, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 



Articolo 96-quater.3 (1)
(Adesione ad altro sistema di garanzia)

1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne dà comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d’Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca è tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell’adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all’articolo 96.2, comma 3.
2. Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si applica se la banca è stata esclusa da un sistema di garanzia.
3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente divengono protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema cui aderisce la banca cedente trasferisce all’altro i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all’articolo 96.2, comma 3, in proporzione all’importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica anche in caso di fusione o di scissione.

Articolo 96-quater.4 (2)
(Interventi finanziati su base volontaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall’articolo 96.1. A tali risorse si applica l’articolo 96.1, comma 5.

 

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 9, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 9, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

 

 

 

 



Sezione V (1)
Liquidazione volontaria

Articolo 96-quinquies (2)
(Liquidazione ordinaria)

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l’accertamento di cui al comma 1.
3. L’iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall’autorizzazione all’attività bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d’Italia nell’accertamento di cui al comma 1 (3). La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d’Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.

Articolo 97
(Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d’Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società (4).
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall’articolo 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

 

 

(1) Sezione inserita dall’art. 3, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.
(2) Articolo inserito dall’art. 7, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(3) Le parole «a decorrere dal termine fissato dalla Banca d’Italia nell’accertamento di cui al comma 1» sono state inserite dall’art. 1, comma 19, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 43, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 


Sezione V-bis (1)
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

Articolo 97-bis (2)
(Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato)

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d’Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’Autorità giudiziaria alla Banca d’Italia. A tale fine la Banca d’Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.

 

(1) Sezione inserita dall’art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(2) Articolo inserito dall’art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

 

 

 

 

 


Capo II
Gruppo bancario

Sezione I
Capogruppo

Articolo 98
(Amministrazione straordinaria)

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 70, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell’amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione (1) dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo (2).
3. L’amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d’Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d’Italia, anche più di

 

 

(1) Le parole «della risoluzione» sono state inserite dall’art. 1, comma 44, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Lettera già corretta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1994, n. 8 e poi così sostituita dall’art. 9.31, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 

 



una volta, se sussistono i presupposti indicati nell’articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1).
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’articolo 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d’Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell’avvenuto deposito del bilancio previsto dall’articolo 75, comma 2.

Articolo 98-bis (2)
(Abrogato)

Articolo 99
(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

 

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 44, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 33, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 45, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 



2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l’ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione (1).
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori (2).

 

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.32, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. n), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: “Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 67della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell’articolo 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori”.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sezione II
Società del gruppo

Articolo 100
(Amministrazione straordinaria)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l’amministrazione controllata o sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria (1). Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all’amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l’autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell’amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d’intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’articolo 74, i cui termini sono triplicati.

 

 

(1) Periodo così sostituito dall’art. 9.33, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

 

 


Articolo 101
(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 99, comma 5.

Articolo 102
(Procedure proprie delle singole società)

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

Sezione III
Disposizioni comuni

Articolo 103
(Organi delle procedure)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d’Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d’Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Articolo 104
(Competenze giurisdizionali)

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente (1) il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali (2).
2. (Abrogato) (3)

Articolo 105
(Gruppi e società non iscritti all’albo)

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo previsto dall’articolo 64.

Articolo 105-bis (4)
(Cooperazione tra autorità)

1. La Banca d’Italia informa l’ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l’amministrazione straordinaria nei confronti:
a) della capogruppo di un gruppo bancario operante in altro Stato comunitario attraverso una banca controllata o una succursale significativa;
b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell’autorità competente di un altro Stato comunitario.
2. La Banca d’Italia, se consultata sull’adozione di una misura di intervento precoce o dell’amministrazione straordinaria da parte dell’autorità competente per la vigilanza di una banca comunitaria appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.
3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d’Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati comunitari, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all’ABE.
4. L’applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati comunitari è disposta dalla Banca d’Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l’accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell’autorità competente, la Banca d’Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all’ABE ai sensi del comma 5.
5. La Banca d’Italia può, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, richiedere l’assistenza dell’ABE o rinviare all’ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all’ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l’accordo fra le autorità, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

 

 

(1) La parola «inderogabilmente» è stata inserita dall’art. 1, comma 46, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. o), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testodel comma antecedente alla modifica: “Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo”.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 46, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Articolo inserito dall’art. 1, comma 47, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

 

 





Articolo 105-ter (1)
(Commissari in temporaneo affiancamento)

1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all’articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 47, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

 

 

 

 

 

------------> segue TUB TITOLO IV parte 1 <------------


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