Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1) |
TITOLO V-BIS (1)
MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Articolo 114-bis (2)
(Emissione di moneta elettronica)
1. L’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.
Articolo 114-bis.1 (3)
(Distribuzione della moneta elettronica)
1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.
2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d’Italia secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4.
(1) Il Titolo V-bis è stato inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e,
successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
(2) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39
(Legge comunitaria 2001) e,
successivamente, così sostituito
dall’art. 1, comma 3,
D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
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Articolo 114-ter (1)
(Rimborso della moneta elettronica)
1. L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell’articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’articolo 2946 del codice civile.
2. Il detentore può chiedere il rimborso:
a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
b) alla scadenza del contratto o successivamente:
1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
2) nella misura richiesta, se l’emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall’utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.
3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.
Articolo 114-quater (2)
(Istituti di moneta elettronica)
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia (3).
(1) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c),
L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e,
successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
(2) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e,
successivamente, così sostituito
dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte all’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata (1).
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente (2).
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell’articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica.
Articolo 114-quinquies (3)
(Autorizzazione e operatività transfrontaliera)
1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell’attività soggetta ad autorizzazione (4);
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;
d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (5);
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c),
L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e,
successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 3,
D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
(4) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 218. |
(5) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 39, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114- quinquies.3 (1);
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l’articolo 114-novies, comma 1-bis (2).
2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.
4. La Banca d’Italia autorizza all’emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
b) per l’attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 26, comma 3, lettere a) e b) (3).
5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di moneta elettronica o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di emissione di moneta elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in un altro Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel
(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 39, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 39, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia (1);
b) in uno Stato terzo (2), anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di origine (3).
8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d’Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c) , d) , e) ed f). L’autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità (4).
9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 114-quinquies.1 (5)
(Forme di tutela e patrimonio destinato)
1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l’emissione di moneta elettronica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di moneta elettronica o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme di
(1) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) La parola «terzo» è stata sostituita alla precedente «extracomunitario» dall’art. 1, comma 51, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. |
(3) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 4, lett. d), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 4, lett. e), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(5) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
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denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per l’emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di moneta elettronica.
3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa all’istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica si applica l’articolo 114-duodecies.
5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l’emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica l’articolo 114-terdecies, anche con riferimento all’emissione di moneta elettronica.
Articolo 114-quinquies.2 (1)
(Vigilanza)
1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia. 1-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi (2). 1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (3).
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (1).
3-bis. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti (2).
4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare
(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 40, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. (1).
5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti. (2).
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.
6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d’Italia ne dà comunicazione all’autorità dello Stato di origine affinché quest’ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità (3).
6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d’Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone
(1) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 40, lett. d),
D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e. da ultimo,
dall’art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 40, lett. e),D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo,
dall’art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
comunicazione all’autorità dello Stato di origine. (1).
Articolo 114-quinquies.3 (2)
(Rinvio)
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (3).
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (4).
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (5).
2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82,
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. f),
D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. |
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 41, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così modificato
dall’art. 1, comma 22, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223. |
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 41, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 41, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
113-bis e 113-ter (1).
3. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Articolo 114-quinquies.4 (2)
(Deroghe)
1. La Banca d’Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall’applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d’Italia in base al piano aziendale dell’istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;
b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d’Italia può prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma 1.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.
4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonché le modalità con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a).
5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 114-sexiesdecies.
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 41, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. |
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. |
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