INTERMEDIARI FINANZIARI 106 TUB

1. GLI ASSETTI PROPRETARI

1.1 Premessa

Assetti proprietari

Lo schema regolamentare disciplina le condizioni dell’autorizzazione e gli obblighi di comunicazione dei requisiti partecipanti alla Banca d’Italia. Ai fini dell’autorizzazione, viene valutata la sussistenza di una pluralità di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’ intermediario tra cui il possesso da parte del candidato acquirente di requisiti di onorabilità, la sua reputazione e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.

1.2 I soggetti da autorizzare

Soggetto che detiene direttamente la partecipazione qualificata:

a) Non inferiore al 10%;
b) Influenza notevole

- Designazione di esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione;
- Condizionamento delle scelte strategiche della società;
- Esercizio di poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l’obbligo di autorizzazione;

c) Ipotesi di controllo.

2. LO STATUTO E LE ATTIVITA’ ESERCITABILI DAL NUOVO INTERMEDIARIO FINANZIARIO UNICO 106 TUB

2.1 Premessa

L’oggetto sociale è coerente con la cornice regolamentare introdotta dal D.lgs. 141/2010 e quindi con l’attività di concessione di Finanziamenti per i quali è stata richiesta autorizzazione.

2.2 Attività esercitabili  

Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività finanziarie:  

a) Concessione dei finanziamenti nei confronti del pubblico (cfr. 106, comma 1, TUB). Il contenuto di tale attività e le circostanze in cui ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico sono disciplinati con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, n°53 del 2/4/2015 entrato in vigore il 13/5/2015;  

b) Riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).

Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari possono:  

- Prestare servizi di pagamento, se autorizzati (ulteriore autorizzazione ndr.) ai sensi dell’art.114-novies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
- Emettere moneta elettronica, se autorizzati (ulteriore autorizzazione ndr.) ai sensi dell’art.114-quinquies TUB e iscritti nel relativo albo;
- Prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d'Italia ai sensi dell’art.18, comma 3, TUF (cfr Titolo I, Capitolo 1, Sez. VII “Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento”) (ulteriore autorizzazione ndr.);
- Effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività rientrano:

. La promozione e conclusione di contratti relativi alla con cessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento (art. 12 del d.lgs. n.141 del 13 agosto 2010);
. L’erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici (cfr. art.110 TUB, che estende l’applicazione dell’art. 47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari);
. La distribuzione di prodotti assicurativi previa iscrizione negli appositi registri (cfr. art.109, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).  

Gli intermediari finanziari possono prestare attività connesse e strumentali.

2.2.1 AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO  

L’esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di investimento previsti nell’art. 18, comma 3, del TUF è consentito agli intermediari finanziari a condizione che risultino effettivamente correlati con l’attività di concessione dei finanziamenti svolta in via principale e che l’esercizio degli stessi sia espressamente previsto nell’oggetto sociale.  

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del TUF gli intermediari finanziari possono svolgere i seguenti servizi di investimento:

i) negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente agli strumenti finanziari derivati;
ii) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
iii) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

2.3 ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO UNICO 106 TUB.

2.3.1 Premessa

. Gli intermediari finanziari nell’assumere partecipazioni, dirette o indirette, in altre imprese assicurano la coerenza di tale operatività con il proprio oggetto sociale e le proprie strategie
. Gli intermediari finanziari non possono acquisire partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.
. L’assunzione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie può essere assunta liberamente, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) limite di concentrazione: non può essere detenuta una partecipazione qualificata in una società non finanziaria per un ammontare superiore al 15% del patrimonio di vigilanza dell’intermediario finanziario;
b) limite complessivo: il complesso delle partecipazioni qualificate detenute in società non finanziarie non può eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza dell’intermediario finanziario.

2.4 L’acquisizione di immobili da parte dell’intermediario finanziario unico 106 TUB

Gli intermediari finanziari possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

3. GLI ORGANI AZIENDALI: FUNZIONI - COMPITI e POTERI

3.1 Premessa

I compiti e i poteri agli organi aziendali vanno formulati e riportati in modo chiaro e devono essere tali da riflettere l’effettivo funzionamento della società, in conformità con le disposizioni di legge e le istruzioni di vigilanza.

3.2 Gli organi aziendali si articolano in tre funzioni: l’organo di supervisione strategica, l’organo di gestione e l’organo di controllo

a) La funzione di supervisione strategica determina gli indirizzi e gli obiettivi strategici verificandone l’attuazione.
b) La funzione di gestione conduce l’operatività aziendale verso la realizzazione degli obiettivi definiti in sede strategica.
c) La funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell’attività di amministrazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili.

3.3 L’obiettivo

L’assetto della governance dovrà essere tale da assicurare un equilibrio in termini di poteri e di composizione degli organi sociali al fine di evitare situazioni di stallo decisionale.

4. I REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.

4.1 Premessa Requisiti degli esponenti aziendali

Al fine di assumere la sana e prudente gestione i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza.

5. IL CAPITALE VERSATO INIZIALE

5.1. I nuovi Intermediari finanziari, che non svolgono attività di rilascio di garanzie (quindi la quasi totalità ndr.) devono disporre di un capitale iniziale versato e almeno pari a 2 milioni di euro.

5.2. Gli intermediari finanziari che esercitano esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, l’attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie, devono disporre di un capitale iniziale versato almeno pari per esempio a 3 milioni di euro.

Per gli intermediari finanziari che adottano la forma di società cooperativa e mutualità prevalente e che esercitano esclusivamente l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico senza rilasciare garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 1,2 milioni di euro. Le società che svolgono l’attività di prestito su pegno detengono un capitale pari a € 600.000

5.3. I conferimenti in natura all’interno del capitale iniziale: i limiti. Il capitale iniziale può comprendere anche conferimenti in natura, che comunque non possono eccedere i tre decimi dell’ammontare complessivo del capitale.
Tale limite non si applica ai soggetti facenti parte di un gruppo finanziario, di un gruppo bancario o di un gruppo di SIM con riferimento ai conferimenti in natura effettuati da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

6. L’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

6.1 L'adeguatezza patrimoniale

Gli intermediari definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare ttutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui gli intermediari sono o potrebbero essere esposti, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Gli intermediari definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno , e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Essi devono comunque essere in grado di spiegare nel dettagli alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonchè le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

6.2 FONDI PROPRI

6.2.1 Natura.

I fondi propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività d egli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell’Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono. Specifiche disposizioni hanno l’obiettivo di salvaguardare la qualità dei fondi propri e di ridurne la potenziale volatilità connessa all’adozione dei principi contabili internazionali IFRS/IAS.

6.3 Requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale complessivo è la somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio.

REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

- L’intermediario finanziario unico 106 TUB mantiene costantemente un ammontare di fondi propri pari o superiore al requisito patrimoniale complessivo.
- Il requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei requisiti patrimoniali prescritti a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo, nonché di quelli previsti per gli immobili e le partecipazioni assunti per recupero crediti. Si riportano di seguito le disposizioni per il calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

- Il rischio di credito - Il rischio di credito è il rischio di incorrere in perdite a motivo dell’inadempimento e dell’insolvenza della controparte.

- Il rischio di controparte - Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione avente ad effetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento e prima della transazione stessa.  Il requisito patrimoniale individuale a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari a: 6% delle esposizioni ponderate per il rischio (qualora l’intermediario finanziario non raccolga risparmio tra il pubblico).

- Il rischio di mercato -  Il requisito patrimoniale individuale è pari alla somma di quelli calcolati per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione di cambio.

- Il rischio operativo - Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione delle procedure, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni. Applicando il Metodo Base il requisito patrimoniale è pari al 15% della media delle ultime tre osservazioni dell’indicatore rilevante riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre).

7. L’ICAAP E L’INFORMATIVA PUBBLICA

7.1 I.C.A.A.P.

Gli intermediari finanziari devono dotarsi di processi e strumenti (Internal Capital Adequacy Assessment Process, I.C.A.A.P.) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (“primo pilastro”), nell’ambito di un a valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento.

Per gli intermediari di minore dimensione è stata definita una disciplina «semplificata» della valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (I.C.A.A.P.).

Tali intermediari sono, infatti, tenuti unicamente ad effettuare una mappatura dei rischi assunti e a quantificare le esigenze di capitale interno (per il rischio di concentrazione single name e per il rischio di tasso di interesse) sulla base delle metodologie semplificate stabilite dalla Banca d'Italia.

7.2 L’INFORMATIVA DA RENDERE AL PUBBLICO SULLE PREDETTE MATERIE - PILLAR III

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico (“terzo pilastro”) volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell’esposizione ai rischi degli intermediari. La disciplina prevede appositi quadri sinottici, in cui sono classificate le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, l’intermediario finanziario unico 106 TUB commisura il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta.

8 L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

8.1 SISTEMA INFORMATIVO E CONTABILE DELL’INTERMEDIARIO.

 L’affidabilità dei sistemi informativi rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell’intermediario finanziario e consente agli organi aziendali di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

 L’intermediario finanziario unico 106 TUB si dota di sistemi informativo-contabili “adeguati” al contesto operativo e ai rischi ai quali esso è esposto.

 I sistemi adottati assicurano un elevato grado di attendibilità e consentono di registrare correttamente e con la massima tempestività i fatti di gestione, di ricostruire l’attività dell’intermediario finanziario a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi prestati.

La circostanza che l’intermediario finanziario utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, etc.) non deve inficiare la qualità e l’ integrità dei dati né comportare la creazione di archivi non coerenti.  

I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza. A tal fine, sono individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell’hardware e del software, comprendenti procedure di back-up dei dati e di disaster recovery; l’individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati.  

Una specifica sezione del piano di continuità operativa è dedicata ai sistemi informativo-contabili. E’ necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all’operatività aziendale.

9. S.C.I - L’ORGANIZZAZIONE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Requisiti generali di organizzazione.
2. Sistema dei controlli interni.

9.1 Requisiti generali di organizzazione.

L’assetto organizzativo deve essere adeguato alla dimensione, alla complessità e alla vocazione operativa dell’intermediario finanziario.

- Nel rispetto della proporzionalità l’intermediario finanziario 106 TUB si organizza nella propria struttura con:

a) Adeguati dispositivi di governo societario;
b) Un efficace sistema dei controlli interni;
c) Competenze relativamente del personale dipendente;
d) Flussi interni di comunicazione delle informazioni;
e) La conservazione dei dati di gestione;
f) La ripartizione delle funzioni e risorse;
g) Sistemi informativi adeguati;
h) La predisposizione e gestione di rapporti con l’Autorità di Vigilanza.

9.2 Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni consta di strategie, politiche e processi per la gestione dei rischi a cui l’Intermediario Finanziario unico 106 TUB è o potrebbe essere esposto. Il sistema di controlli interni si compone di tre livelli:

Controlli di I livello

- I controlli di primo livello sono rappresentati dai controlli di linea che mirano al corretto svolgimento delle operazioni, essi sono effettuati dalle stesse strutture operative, anche mediante procedure autorizzate.

Controlli di II livello

I controlli di II livello includono:

a) controlli sulla gestione dei rischi che ineriscono alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischio aziendale. Questi controlli sono svolti da strutture diverse da quelle produttive.

b) I controlli di conformità/ compliance che hanno l’obbiettivo di valutazione dell’adeguatezza delle procedure interne al fine di prevenire la violazione di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione.

Controlli di III livello

I controlli di III livello sono espletati dalla revisione interna/internal audit. Questa funzione ha l’obiettivo di verificare l’esistenza, l’adeguatezza ed il corretto funzionamento dei controlli interni eseguiti dalle strutture operative e dalle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi di conformità.

9.3 Le funzioni aziendali di controllo

Le funzioni aziendali incaricate dei controlli interni sono organizzate secondo il principio di proporzionalità e sono caratterizzate dall’autorità, dall’adeguatezza e dalle competenze delle risorse. Si deve inoltre garantire l’indipendenza gerarchica dalle funzioni sottoposte al controllo e la remunerazione di coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non deve compromettere l’obiettività della funzione. Gli intermediari finanziari minori così come definiti dal Titolo IV, Capitolo 4, Sez. I, par. 2 - diversi da quelli che svolgono anche le attività indicate nel Titolo I, Capitolo 3, Sez. II, par. 1, secondo cpv., quarta linea (es.: conclusione di contratti di finanziamento di terzi) - possono non applicare tale requisito; essi assicurano comunque funzioni di controllo efficaci.

10 PRESIDIO ANTIRICICLAGGIO E RETE DISTRIBUTIVA

10.1 Presidi antiriciclaggio

L’Intermediario Finanziario 106 TUB deve istituire l’Archivio Unico Informatico per registrare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti comunicativi e alle operazioni. L’Intermediario si conforma al provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui l’art.37, commi 7 e 8, del D.lsg. 21 novembre 2007, n.231. Tale provvedimento in vigore dal primo settembre 2011 reca disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. L’applicazione del principio di proporzionalità comporta maggiore autonomia e responsabilità per gli Intermediari Finanziari 106 TUB che dovranno dotarsi di procedure, strumenti di controllo appropriati.

10.2 Rete distributiva dell’ Intermediario Finanziario unico 106 TUB.

a) L’intermediario finanziario può sviluppare la propria rete distributiva. L’istituzione e l’ampliamento della rete distributiva comporta una serie di rischi aggiuntivi con particolare riferimento ai rischi operativi e non conformità alle norme.

b) Per la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma gli intermediari finanziari possono quindi avvalersi, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, banche, altri intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, imprese assicurative e istituti di pagamento, fornitori di beni e servizi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, nonché degli altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.

11. SEGNALAZIONI PERIODICHE

11.1 Segnalazioni di vigilanza.

- Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia le segnalazioni di vigilanza, la cui correttezza, adeguatezza e controllo fanno capo agli organi aziendali, in funzione delle rispettive competenze.
- La compilazione delle segnalazioni di vigilanza sottende un flusso dei dati in conformità alle esigenze informative di Bankitalia la cui estensione e significatività, nell’ambito del sistema informativo interno necessitano di rilevazioni corrette, tempestive e puntuali.
- L’intermediario finanziario 106 TUB deve quindi disporre di “appositi strumenti” che consentono il raccordo tra la contabilità interna ed i dati trasmessi alla vigilanza. I dati di natura patrimoniale, economica, informativa, il patrimonio di vigilanza, il requisito patrimoniale e di fine esercizio vanno, nella loro modulazione, inviati con periodicità trimestrale 31/03, 30/06, 30/09, 31/12.
- Nella compilazione di dati vanno applicati i IAS/IFRS nonché le disposizioni di bilanci contenute nel regolamento Bankitalia o del 14/02/2006 in materia di bilancio. I contenuti delle voci vanno generalmente determinati in base agli stessi criteri del bilancio (IAS/IFRS).

11.2 Centrale dei rischi

Premessa - La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari 106 TUB vigilati dalla Banca d’Italia. Gli intermediari finanziari comunicano periodicamente l’esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati.

. La Centrale dei rischi rileva, in particolare, informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (status); in particolare, rileva il passaggio dei crediti a sofferenza e la loro ristrutturazione.  
. La Centrale dei rischi, effettua la rilevazione mensile e fornisce agli intermediari partecipanti un flusso di ritorno personalizzato che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso legati, in una delle forme di coobbligazione previste.

11.3 Centri di elaborazione dati esterni

Gli intermediari finanziari 106 TUB possono avvalersi, per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi, di un centro di elaborazione dati esterno. In tal caso essi sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi gli elementi identificativi del centro elettronico di cui intendono avvalersi e le eventuali variazioni che possono verificarsi nel tempo. La Banca d’Italia attribuisce al centro esterno un codice identificativo in qualità di ente corrispondente.

12. PRICIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E BILANCIO IFRS

Il nuovo intermediario finanziario redige il bilancio IAS/IFRS quindi, in base ai principi contabili internazionali.

Per quanto concerne in richiamo normativa: il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 387 dispone quanto segue: l’ obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato dalle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia.

Lo “schema” conferma la scelta già effettuata in sede di definizione della disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dal previgente art. 107 TUB di applicare agli intermediari Finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 TUB un regime di vigilanza “equivalente” a quello delle banche (disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in attuazione del d.lgs del 13 agosto 2011 n.141). Bankitalia emana le istruzioni per la redazione del bilancio degli intermediari finanziari.

Si rammenta che l’applicazione dei principi contabili internazionali necessita di sistemi informativi adeguati, come riportato al precedente punto n°10. Le informazioni che confluiscono in nota integrativa devono rispettare il dettato comunitario recepito in appositi riquadri che permettono di eseguire effettivamente un’ analisi minuziosa degli importi rappresentati in bilancio. TERMEDIARI FINANZIARI

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